Onorevoli Colleghi! - È mia intenzione portare all'attenzione della Camera dei deputati alcune carenze legislative che riguardano la posizione dei medici che hanno conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-1992.
      Le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE prevedevano che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, dovessero essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri dovevano adeguarsi a tale disposizione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982.
      In Italia tali direttive sono state attuate con notevole ritardo, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione CEE contro Repubblica Italiana), con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
      La normativa di recepimento, però, non aveva effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro, lasciando un vuoto legislativo per il periodo pregresso di vigenza della normativa comunitaria. Solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno potuto, quindi, fruire delle borse di studio previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo e dell'equipollenza del titolo di specializzazione. Di fatto, ai medici delle varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuto alcun diritto. Motivo per il quale alcuni di questi professionisti diedero origine a un consistente contenzioso che si è concluso con numerose sentenze, da parte dei tribunali amministrativi regionali e in appello del Consiglio di Stato, che rilevavano l'illegittimità dei provvedimenti, adottati con notevole ritardo,

 

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dell'amministrazione e che li annullavano perché in evidente contrasto con le direttive comunitarie.
      La citata direttiva comunitaria 82/76/CEE veniva poi abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, che obbliga gli Stati membri in fase di attuazione a prevedere norme di salvaguardia dei diritti acquisiti con le direttive abrogate. Tale direttiva veniva attuata con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che tuttavia non faceva salvi i diritti acquisiti.
      Nelle more, la Corte di giustizia delle Comunità europee, il 25 febbraio 1999 (causa C-131/97), stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici, nonché il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito, era da considerarsi incondizionato e sufficientemente esatto, per cui il giudice nazionale doveva interpretare le disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile allo spirito della sentenza emessa. La retroattività e la completezza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione, assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subìto dagli interessati. La Corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva poi l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
      La situazione mette in risalto l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche, che non si sono ancora attivate per attuare appieno le sentenze della Corte di giustizia e le direttive della Comunità europea in merito.
      Ritengo doveroso sottolineare che allo Stato conviene, anche economicamente, approvare una legge che stabilisca i termini della questione in maniera chiara e definitiva, considerato che le numerose controversie ancora in corso saranno certamente definite a favore dei ricorrenti, con il conseguente maggiore (più del doppio!) esborso economico per le pubbliche amministrazioni. Sottolineo altresì la convenienza a dirimere legislativamente piuttosto che giudizialmente i ricorsi in atto.
      È questo il motivo per cui ritengo che il Parlamento debba intervenire nel merito, attuando quanto già previsto dalla normativa comunitaria con l'approvazione della presente proposta di legge, che tende a risolvere definitivamente l'annosa questione fin qui illustrata.
 

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